Articolo 627 del Codice Penale

Art.627 CP – Articolo 627 del Codice Penale Italiano Art. 627. Sottrazione di cose comuni (1) (……….) (1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7; vedi, anche, l’art. 4, comma 1, lett. b) del medesimo D.Lgs. 7/2016. Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale: Articolo 624 Articolo…