Articolo 617 del Codice Penale

Art.617 CP – Articolo 617 del Codice Penale Italiano Art. 617. Cognizione interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con…