Articolo 616 del Codice Penale

Art.616 CP – Articolo 616 del Codice Penale Italiano Art. 616. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza. Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta ,…