Art.610 CP – Articolo 610 del Codice Penale Italiano Art. 610. Violenza privata Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339. Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice…