Art.609 CP – Articolo 609 del Codice Penale Italiano Art. 609. Perquisizione e ispezione personali arbitrarie. Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o una ispezione personale è punito con la reclusione fino ad un anno. Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale: Articolo 604 Articolo…