Articolo 603 bis del Codice Penale

Art.603 bis CP – Articolo 603 bis del Codice Penale Italiano Art. 603-bis Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera…