Art.603 bis 1 CP – Articolo 603 bis 1 del Codice Penale Italiano Art. 603-bis.1 Per i delitti previsti dall’articolo 603-bis, la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori…