Articolo 601 del Codice Penale

Art.601 CP – Articolo 601 del Codice Penale Italiano Art. 601 Tratta di persone. (1) È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l’autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di…