Art.594 CP – Articolo 594 del Codice Penale Italiano Art. 594.(1) Ingiuria. [Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti…