Art.586 CP – Articolo 586 del Codice Penale Italiano Art. 586. Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto. Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell’articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589…