Art.529 CP – Articolo 529 del Codice Penale Italiano Art. 529. Atti e oggetti osceni: nozione. Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. Non si considera oscena l’opera d’arte o l’opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di…