Articolo 497 del Codice Penale

Art.497 CP – Articolo 497 del Codice Penale Italiano Art. 497. Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati. Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale o un altro certificato penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per…