Art.492 CP – Articolo 492 del Codice Penale Italiano Art. 492. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti. Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti. Potrebbero…