Art.489 CP – Articolo 489 del Codice Penale Italiano Art. 489. Uso di atto falso. Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. (……..) (1) Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale: Articolo 484 Articolo 485 Articolo 486…