Articolo 476 del Codice Penale

Art.476 CP – Articolo 476 del Codice Penale Italiano Art. 476. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità…