Articolo 463 del Codice Penale

Art.463 CP – Articolo 463 del Codice Penale Italiano Art. 463. Casi di non punibilità. Non è punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti, riesce, prima che l’autorità ne abbia notizia, a impedire la contraffazione, l’alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi. Potrebbero interessarti anche i…