Art.46 CP – Articolo 46 del Codice Penale Italiano Art. 46. Costringimento fisico. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi. In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l’autore della violenza. Potrebbero interessarti anche i…