Art.457 CP – Articolo 457 del Codice Penale Italiano Art. 457. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032. Potrebbero interessarti…