Art.455 CP – Articolo 455 del Codice Penale Italiano Art. 455. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti…