Articolo 450 del Codice Penale

Art.450 CP – Articolo 450 del Codice Penale Italiano Art. 450. Delitti colposi di pericolo. Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di una inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, è punito con la…