Art.427 CP – Articolo 427 del Codice Penale Italiano Art. 427. Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga. Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibile chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo…