Art.423 bis CP – Articolo 423 bis del Codice Penale Italiano Art. 423-bis. Incendio boschivo. (1) Chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la…