Art.410 CP – Articolo 410 del Codice Penale Italiano Art. 410. Vilipendio di cadavere. Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità,…