Articolo 408 del Codice Penale

Art.408 CP – Articolo 408 del Codice Penale Italiano Art. 408. Vilipendio delle tombe. Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, è punito con la reclusione da sei mesi a…