Articolo 377 del Codice Penale

Art.377 CP – Articolo 377 del Codice Penale Italiano Art. 377. Intralcio alla giustizia. (1) Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell’attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere…