Articolo 346 del Codice Penale

Art.346 CP – Articolo 346 del Codice Penale Italiano Art. 346. Millantato credito. [Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale…