Articolo 344 del Codice Penale

Art.344 CP – Articolo 344 del Codice Penale Italiano [Art. 344. Oltraggio a un pubblico impiegato. (1) Le disposizioni dell’articolo 341 si applicano anche nel caso in cui l’offesa è recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio; ma le pene sono ridotte di un terzo.] Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del…