Articolo 341 del Codice Penale

Art.341 CP – Articolo 341 del Codice Penale Italiano [Art. 341. Oltraggio a un pubblico ufficiale. (1) Chiunque offende l’onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell’esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La stessa pena si applica…