Articolo 337 bis del Codice Penale

Art.337 bis CP – Articolo 337 bis del Codice Penale Italiano Art. 337-bis. Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto. Chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l’incolumità fisica degli operatori di polizia, è…