Art.307 CP – Articolo 307 del Codice Penale Italiano Art. 307. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all’associazione o alla banda indicate nei…