Art.304 CP – Articolo 304 del Codice Penale Italiano Art. 304. Cospirazione politica mediante accordo. Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, coloro che partecipano all’accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni. Per i promotori la pena…