Articolo 291 del Codice Penale

Art.291 CP – Articolo 291 del Codice Penale Italiano Art. 291. Vilipendio alla nazione italiana. Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale: Articolo 288 Articolo 289 Articolo 289 bis Articolo 290 Articolo 290 bis Articolo 292…