Articolo 290 del Codice Penale

Art.290 CP – Articolo 290 del Codice Penale Italiano Art. 290. Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate. Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale o l’ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La…