Art.287 CP – Articolo 287 del Codice Penale Italiano Art. 287. Usurpazione di potere politico o di comando militare. Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell’esercitarlo indebitamente è punito con la reclusione da sei a quindici anni. Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare. Se il fatto è commesso in…