Articolo 28 del Codice Penale

Art.28 CP – Articolo 28 del Codice Penale Italiano Art. 28. Interdizione dai pubblici uffici. L’interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea. L’interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato: 1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto…