Art.273 CP – Articolo 273 del Codice Penale Italiano [Art. 273. Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale. (1) Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con…