Art.270 sexies CP – Articolo 270 sexies del Codice Penale Italiano Art. 270-sexies. Condotte con finalità di terrorismo Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere…