Articolo 262 del Codice Penale

Art.262 CP – Articolo 262 del Codice Penale Italiano Art. 262. Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione. Chiunque rivela notizie, delle quali l’Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni. Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la…