Art.258 CP – Articolo 258 del Codice Penale Italiano Art. 258. Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione. Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l’autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. Si applica l’ergastolo se il…