Articolo 253 del Codice Penale

Art.253 CP – Articolo 253 del Codice Penale Italiano Art. 253. Distruzione o sabotaggio di opere militari. Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato è punito con la reclusione non inferiore…