Articolo 239 del Codice Penale

Art.239 CP – Articolo 239 del Codice Penale Italiano Art. 239. Adempimento o trasgressione dell’obbligo di buona condotta. Se, durante l’esecuzione della misura di sicurezza, chi vi è sottoposto non commette alcun delitto, ovvero alcuna contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell’arresto, è ordinata la restituzione della somma depositata o la cancellazione…