Articolo 237 del Codice Penale

Art.237 CP – Articolo 237 del Codice Penale Italiano Art. 237. Cauzione di buona condotta. La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a euro 103,29, né superiore a euro 2.065,83. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante…