Articolo 221 del Codice Penale

Art.221 CP – Articolo 221 del Codice Penale Italiano Art. 221. Ubriachi abituali. Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l’azione di sostanze stupefacenti all’uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in…