Art.220 CP – Articolo 220 del Codice Penale Italiano Art. 220. Esecuzione dell’ordine di ricovero. L’ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta. Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni d’infermità psichica del…