Articolo 22 del Codice Penale

Art.22 CP – Articolo 22 del Codice Penale Italiano Art. 22. Ergastolo. La pena dell’ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno. Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto. _______________ Giurisprudenza Ergastolo ostativo: la Cedu condanna l’italia, Corte Europea Diritti…