Articolo 212 del Codice Penale

Art.212 CP – Articolo 212 del Codice Penale Italiano Art. 212. Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza. L’esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile è sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l’esecuzione della pena. Se la persona sottoposta a una…