Articolo 211 bis del Codice Penale

Art.211 bis CP – Articolo 211 bis del Codice Penale Italiano Art. 211-bis. Rinvio dell’esecuzione delle misure di sicurezza. Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147. Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell’autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro…