Articolo 21 del Codice Penale

Art.21 CP – Articolo 21 del Codice Penale Italiano Art. 21. Pena di morte. (1) (…) (1) L’articolo che così recitava: «La pena di morte si esegue, mediante la fucilazione, nell’interno di uno stabilimento penitenziario ovvero, in un altro luogo indicato dal ministro della giustizia. L’esecuzione non è pubblica, salvo che il ministro della giustizia disponga altrimenti» è…