Articolo 206 del Codice Penale

Art.206 CP – Articolo 206 del Codice Penale Italiano Art. 206. Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza. Durante l’istruzione o il giudizio, può disporsi che il minore di età, o l’infermo di mente, o l’ubriaco abituale, o la persona dedita all’uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da…