Art.205 CP – Articolo 205 del Codice Penale Italiano Art. 205. Provvedimento del giudice. Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento. Possono essere ordinate con provvedimento successivo: 1) nel caso di condanna durante la esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si…